5 x 1000 per le Associazioni Sportive
Pubblicato da Salvo Palazzolo
Modello di domanda 5 per mille 2010
Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010.
I settori da beneficiare sono gli stessi individuati per l’anno 2009, così come sono state confermate le procedure di ammissione e i requisiti che devono avere i soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
Soggetti ammessi al beneficio
Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) Finanziamento degli enti del volontariato:
- ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10 del D.lgs 4/12/1997, n. 460 ); - pdf
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383 ); - pdf
- associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art.10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460 - pdf;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge
(art. 90 L. 27/12/2002, n. 289 - pdf) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
L’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche.
Modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato il 23 aprile 2010, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello - pdf
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in A.T.
L’Agenzia delle Entrate in data 14 maggio 2010 pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche. Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 20 maggio 2010. Una volta verificati gli eventuali errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 25 maggio successivo, una versione dell’elenco aggiornato.
Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno - entro il 30 giugno 2010 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2010 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.
Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. Nel dettaglio, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. Per gli enti di cui alla lettera a) (Onlus ed enti del volontariato) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca predisporrà l’elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire per via telematica al citato Ministero utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero dell’Università e della ricerca cinquepermille.miur.it.
Ulteriori notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Per gli enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della salute curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all’Agenzia.
Per i comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza.
Per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente.
Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia il 14 maggio 2010.
Rendicontazione
Anche per il 2010 è previsto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.
La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Scadenze del 5 per mille 2010 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche
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ENTI DEL VOLONTARIATO |
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE |
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Presentazione domanda d’iscrizione |
7 maggio 2010 |
7 maggio 2010 |
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Pubblicazione elenco provvisorio |
14 maggio 2010 |
14 maggio 2010 |
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Richiesta correzione domande |
20 maggio 2010 |
20 maggio 2010 |
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Pubblicazione elenco aggiornato |
25 maggio 2010 |
25 maggio 2010 |
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Pubblicazione dichiarazione sostitutiva |
30 giugno 2010 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia |
30 giugno 2010 agli Uffici territoriali del CONI
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ART. 90 LEGGE 289/2002 (FINANZIARIA 2003) “Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica”
Pubblicato da Salvo Palazzolo
Art. 90
(Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.”;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000″ sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’ delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ” sono inserite le seguenti: “e le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche”.
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:
“i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400″;
b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e’ abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle indennita’ e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse.
11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.
12. Presso l’Istituto per il credito sportivo e’ istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di societa’ o associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica.
13. Il Fondo e’ disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all’entita’ del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e’ gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e’ di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita’ stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita’ del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e’ costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita’ giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita’ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro.
18. Con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita’ sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche’ agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende affiliarsi;
b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e’ istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita’ giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica;
c) societa’ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa’ di capitali.
21. Le modalita’ di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche’ le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e’ trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita’ di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
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Decreto Ministeriale Attività Sportiva Agonistica
Pubblicato da Salvo Palazzolo
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Tags: attività sportiva agonistica
Leggi Regionali relativi allo sviluppo dell’attività sportiva e degli impianti sportivi
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