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ART. 90 LEGGE 289/2002 (FINANZIARIA 2003) “Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica”

Art. 90
(Disposizioni per l’attivita’ sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 81, comma 1, lettera m), e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.”;
b) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000″ sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’ delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita’ sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

7. All’articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ” sono inserite le seguenti: “e le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche”.

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400″;
b) all’articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e’ abrogata.

10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle indennita’ e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse.

11. All’articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.

12. Presso l’Istituto per il credito sportivo e’ istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di societa’ o associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica.

13. Il Fondo e’ disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all’entita’ del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e’ gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e’ di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita’ stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita’ del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e’ costituita dall’importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita’ sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita’ giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita’ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro.

18. Con uno o piu’ regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita’ sportive dilettantistiche, compresa l’attivita’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita’ sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa’ e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche’ agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la societa’ o l’associazione intende affiliarsi;
b) le modalita’ di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu’ Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita’ di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI e’ istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita’ giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita’ giuridica;
c) societa’ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa’ di capitali.

21. Le modalita’ di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche’ le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e’ trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita’, nell’ambito delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purche’ a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita’ e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e’ aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita’ di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

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Mini Basket: Proroga per l’acquisizione dei crediti.

Il Consiglio Direttivo del Settore Minibasket, nel confermare la validità dell’aggiornamento biennale degli istruttori, ha deciso di prorogare al 30 giugno 2010 la possibilità di acquisire i 20 crediti previsti. Inoltre, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011 e per l’intero biennio di aggiornamento successivo, coloro che avranno raggiunto i 20 crediti, riceveranno una tessera gare gratuita che consentirà di svolgere l’attività di istruttore durante le manifestazioni ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e che avrà validità per il biennio sportivo successivo a quello dei crediti conseguiti

Farà fede, quindi per il Settore Minibasket nazionale, il quantitativo di crediti registrato dai Comitati Territoriali su FIPonline e verificabile, personalmente, da ciascun istruttore accedendo alla propria scheda.

Gli istruttori che avessero già conseguito un numero uguale o maggiore ai 20 crediti previsti, avranno nuovamente un biennio di tempo per svolgere il loro percorso formativo a partire dal 1 luglio 2010.


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GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

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DOMENICA 31 MAGGIO TUTTI A MONDELLO

Scandalo FIP Sicilia - Tuttolomondo si dimette

5 Maggio 2009

di Redazione RealBasket Sicilia

Gaetano Tuttolomondo non è più presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Le sue dimissioni sono state comunicate nella giornata di oggi al presidente Dino Meneghin. Su di lui gravava un’inchiesta della Procura Federale.

Il prof. Tuttolomondo era stato rieletto a dicembre alla guida del Comitato Regionale, ma a marzo la Procura aveva aperto un’inchiesta su di lui, mettendo nel mirino società fittizie portatrici di voti e contributi economici. Tuttolomondo si era difeso durante l’ultimo Consiglio Regionale straordianario, tenutosi a Palermo mercoledì. In quell’occasione si era dichiarato innocente nonchè vittima di un complotto politico ai suoi danni. Nella giornata di oggi sono però arrivate le sue dimissioni.

Seguiranno aggiornamenti.

Scandalo FIP Sicilia - Tuttolomondo: J’accuse

Scandalo FIP Sicilia - Tuttolomondo: J’accuse

di Redazione RealBasket Sicilia

Riportiamo integralmente la lettera di dimissioni Gaetano Tuttolomondo dalla carica di presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.P. L’ormai ex massimo dirigente respinge tutte le accuse mosse nei suoi confronti e passa al “contrattacco”.

Restiamo comunque in attesa di sapere se la corte di giustizia emetterà un verdetto nei riguardi di Tuttolomondo, per verificare se le accuse rivolte verso di lui siano davvero deplorevoli oppure pienamente fondate.
Il sottoscritto, Gaetano Tuttolomondo, rassegna con effetto immediato le dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.P.
Dopo diversi decenni passati nell’ambiente sportivo e, in particolare, nella F.I.P.,lo scrivente è giunto a questa determinazione per le incomprensibili ed infondate accuse mosse nei propri confronti da parte di soggetti che facevano, e tuttora fanno parte, del Comitato Regionale che ho avuto l’onore di presiedere per quindici anni, nonché da alcuni personaggi che ricoprono e/o hanno ricoperto cariche in ambito federale.
Ringrazio i primi per la collaborazione, quando prestata, mentre ricoprivo la carica e li deploro per le infamanti notizie e lettere anonime che, certamente per motivi futili, per pochezza e contraddizione di animo, hanno ritenuto dover far pervenire agli organi federali nazionali e di stampa.
Ringrazio i secondi per avermi appoggiato quando avevano la necessità di farlo per mire personali e li biasimo per aver prestato fede alle vergognose accuse inoltrate anche con lettere anonime, senza aver prima concesso allo scrivente una replica, se non in sede di indagini ufficiali.
A prescindere da ciò tengo a precisare, a tutti coloro i quali mi stimano e che mi hanno votato in sede di elezioni,di avere svolto il mio compito con correttezza e di lasciare il Comitato con la coscienza tranquilla e pulita.
Se qualche errore è stato commesso lo è stato certamente in buona fede e della qualcosa mi scuso.
Naturalmente, salvo diverse determinazioni degli Organi centrali, continuerò a presiedere il Comitato Regionale per la gestione ordinaria e si rimane a disposizione per il passaggio delle consegne nei termini, spero tempestivi, che verranno comunicati.

Distinti saluti
Gaetano Tuttolomndo

SCANDALO FIP SICILIA – TUTTOLOMONDO DEFERITO

6 Maggio 2009
Scandalo FIP Sicilia - Tuttolomondo deferito
di Redazione RealBasket Sicilia

SCANDALO FIP SICILIA – TUTTOLOMONDO DEFERITO

Il presidente del Comitato Regionale siciliano, Gaetano Tuttolomondo, è stato deferito dalla Procura federale. Nel mirino la gestione politico-amministrativa del Comitato. Tra gli altri imputati anche Paolo Abate e Antonio Romano. Dovrebbe esserci già entro fine mese o al massimo ai primi di giugno il primo grado di giudizio.

E’ una notizia bomba quella che ci arriva dagli spifferi del “palazzo”, infatti al termine di un’indagine abbastanza particolareggiata, nata i primi giorni di marzo ma che ha le radici in una precedente inchiesta del 2007, la Procura federale ha chiesto il deferimento del massimo esponente della Federazione Italiana Pallacanestro in Sicilia, Gaetano Tuttolomondo, rieletto a dicembre alla guida del Comitato Regionale. Deferiti anche Paolo Abate e Antonio Romano, rispettivamente presidente del Comitato provinciale di Caltanissetta e consigliere dello stesso Comitato.

Nel comunicato del segretario generale FIP Maurizio Bertea, datato  fine aprile, non si citano quelli che sono i capi d’accusa rivolti al presidente e ai due dirigenti. E’ però evidente un caso-Caltanissetta, quasi un replay di quello del 2007, quando il procedimento contro Nunzio Cavallo venne interrotto per le dimissioni dello stesso dirigente federale, allora responsabile del Comitato provinciale e oggetto di un’indagine su presunti contributi irregolari.

Nunzio Cavallo è anche protagonista di un altro episodio, preso oggi in considerazione dalla Procura. Il gelese era infatti stato eletto a dicembre sia come consigliere regionale che come delegato all’assemblea nazionale. La segreteria generale lo ha però ritenuto ineleggibile ( proprio in virtù dei fatti del 2007), facendo di fatto subentrare come delegato Rescifina e come consigliere Chirizzi. Nel mirino della Procura sono però entrati i tempi in cui tutto ciò è avvenuto: la comunicazione a Tuttolomondo dell’ineleggibilità di Cavallo è giunta i primi di gennaio, mentre Chirizzi è subentrato in seno al consiglio regionale soltanto a metà marzo.

L’esclusiva nazionale di RealBasket Sicilia si arricchirà nei prossimi giorni di maggiori dettagli e di informazioni più precise per tenere informati tutti gli amanti di pallacanestro su quella che potrebbe essere una bufera di amplissime proporzioni.

Decreto Ministeriale Attività Sportiva Agonistica

27-decreto-ministeriale-18-febbraio-1982-attivita-sportiva-agonistica

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Leggi Regionali relativi allo sviluppo dell’attività sportiva e degli impianti sportivi

legge-regionale-n-8-del-160578

legge-regionale-n-31-del-170584

legge-regionale-n18-del-230386

NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA

NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
(approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

norme-coni-99

FUNZIONAMENTO PISCINA OLIMPICA COMUNALE DI PALERMO - NORME DI COMPORTAMENTO

MUNICIPIO DI PALERMO

  RIPARTIZIONE TURISMO SPORT E ATTIVITA’ CULTURALI

PISCINA COMUNALE

 

Norme di comportamento

 

ART. 1) L’accesso é consentito solo alle persone munite di biglietto o della ricevuta di quanto dovuto o altro titolo, dietro esibizione di tessera federale di riconoscimento (per gli atleti e le scuole nuoto) o tessera rilasciata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo (per il pubblico). La validità del biglietto di ingresso é di ore 1 (UNA).

 

ART. 2) I minori di anni 14 devono essere accompagnati in vasca da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata, capace di sorvegliare la loro attività.

 

ART. 3) L’orario di apertura e chiusura dell’Impianto, nonché le tariffe d’uso, sono indicate nella tabella posta all’ingresso. Le vasche e le zone adiacenti devono essere lasciate libere 20 minuti prima della chiusura dell’Impianto.

 

ART. 4) L’uso degli armadietti é consentito gratuitamente per il deposito degli indumenti. Per ottenere la chiave é necessario lasciare in deposito, al personale addetto, un documento di riconoscimento con fotografia. LA CHIAVE DEVE ESSERE RICONSEGNATA ALL’USCITA.

 

ART. 5) Non é previsto il servizio di custodia degli oggetti depositati negli armadietti (L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER FURTI, SMARRIMENTI O DETERIORAMENTI).

 

ART. 6) L’uso dei servizi e degli spogliatoi é distinto per sesso. Gli Utenti pertanto, senza eccezione, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi e gli spogliatoi in base alla loro destinazione.

 

ART. 7) Può essere interdetto al pubblico l’uso della vasca in occasione di manifestazioni sportive, federali o patrocinate dal Comune di Palermo, previo avviso all’utenza da parte della Direzione.

 

ART. 8) l’utente o la Società sportiva che, per intemperie o altro fatto non imputabile al Comune, non utilizzi l’Impianto, NON HA DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO NE’ AL TRASFERIMENTO AD ALTRA DATA DELL’USO DELLA VASCA.

 

ART. 9) E’ OBBLIGATORIO:

- Usare le cabine di rotazione per svestirsi, vestirsi ed indossare o togliere il costume;

- Accedere agli spogliatoi, alle docce e al bordo-vasca usando le apposite ciabatte, che devono essere calzate nella zona asciutta degli spogliatoi (cabine di rotazione);

- Fare la doccia prima di accedere in vasca e indossare la cuffia prima di immergersi;

- Accedere in vasca passando dagli appositi tunnel con doccia igienizzante automatica.

 

ART. 10) E’ VIETATO:

- Fumare in tutti gli ambienti della Struttura;

- Scrivere sui muri e sulle porte;

- Togliere il costume fuori dalle apposite cabine di rotazione e girare o sostare, privi di costume, nei corridoi, negli spogliatoi, nelle docce, e nei

   guardaroba;

- Soffermarsi sotto le docce oltre il tempo necessario;

- Usare bagnoschiuma, sapone e shampoo durante la doccia;

- Usare recipienti di vetro o qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo;

- Consumare cibi e bevande al di fuori dell’area di ristoro;

- Affiggere locandine, manifesti o altro non autorizzati dalla Direzione;

- Giocare a palla;

- Introdurre animali all’interno della Struttura;

- Organizzare corsi nuoto o altre attività similari senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione

  

ART.11) Ai Tecnici, agli Allenatori, ai Dirigenti e agli Accompagnatori non é consentito fare il bagno a titolo personale (il loro accesso in vasca é autorizzato solamente nelle fasce orarie strettamente collegate con la loro attività, in base ad elenco fornito dalle Società di appartenenza, e comunque nel rispetto delle norme generali).

 

ART. 12) I frequentatori della Piscina Olimpica sono tenuti ad attenersi alle presenti disposizioni, a quelle impartite dalla direzione, alle vigenti disposizioni di P.S. e, comunque, a mantenere un comportamento adeguato alle norme del codice civile e alle caratteristiche dell’Impianto.

 

ART. 13) Gli atleti possono accedere in vasca per gli allenamenti solo se é presente il tecnico responsabile della Società di appartenenza.

 

ART. 14) Gli allievi delle scuole nuoto possono accedere negli spogliatoi e, quindi in vasca, solo se sono presenti gli Istruttori regolarmente accreditati dalle Societá di appartenenza. Durante il periodo delle lezioni i rapporti con gli allievi verranno tenuti esclusivamente dagli Istruttori e dagli Organizzatori. I genitori potranno chiedere notizie sull’andamento dell’attività nei giorni e nelle ore stabiliti, che saranno comunicati dagli istruttori. Non é consentita la presenza di genitori o accompagnatori sul piano vasca e negli spogliatoi.

 

ART. 15) La gestione delle scuole nuoto per i minori, sia dal punto di vista disciplinare che organizzativo ed economico é a totale carico e responsabilità degli Enti organizzatori, i quali dovranno provvedere per gli istruttori in vasca e per il personale di assistenza negli spogliatoi, per i

propri allievi. L’Amministrazione non fornisce servizi alla persona eccezione fatta per il servizio di assistenza bagnanti in conformità alle leggi vigenti.

 

ART. 16) L’Impianto può essere utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed agonistiche. Ciascuna manifestazione, disciplinata da apposito Regolamento, é soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Le richieste dovranno essere inoltrate al Servizio G.I.S. almeno 8 (otto) giorni prima della data della manifestazione.

 

ART. 17) L’inosservanza delle presenti norme comporterà l’allontanamento dalla Piscina. II contravventore é tenuto, a semplice richiesta del Personale incaricato, al rilascio delle proprie generalità al fine di eventuali azioni civili e penali.

 

ART. 18) Eventuali reclami possono essere inoltrati alla Direzione della Piscina o presso il Comune di Palermo (Ripartizione allo Sport o Gestione Impianti Sportivi).